Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali›Capo I
Art. 20
Premi di operosità e di collaborazione
In vigore dal 29 lug 1998
1. Per il periodo di attività svolto senza soluzione di continuità per conto delle soppresse casse marittime e successivamente del Ministero della sanità - Ufficio SASN competente - ai medici ambulatoriali spetta il premio di operosità nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 38 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996.
2. Per il premio di collaborazione si applica l'art. 36 del suindicato accordo.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1998-05-29;227#art-acn-20