Art. 20 · Premi di operosità e di collaborazione
Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatorialiCapo I

Art. 20

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Premi di operosità e di collaborazione

In vigore dal 29 lug 1998
1. Per il periodo di attività svolto senza soluzione di continuità per conto delle soppresse casse marittime e successivamente del Ministero della sanità - Ufficio SASN competente - ai medici ambulatoriali spetta il premio di operosità nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 38 dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996. 2. Per il premio di collaborazione si applica l'art. 36 del suindicato accordo.
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