Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali›Capo II
Art. 24
Massimale orario e limitazioni
In vigore dal 29 lug 1998
1. L'incarico ambulatoriale può essere conferito per un orario massimo settimanale non superiore a quello previsto per il personale a tempo pieno del contratto ex art. 47 della legge n. 833/1978, ed è espletabile presso più posti di lavoro e/o più aziende.
2. L'incarico può essere conferito fino ad un massimo di 38 ore settimanali ai medici che fruiscono dell'indennità di disponibilità di cui all'.
3. L'attività per incarico ambulatoriale sommata ad altra attività compatibile svolta in base ad altro rapporto, non può superare l'impegno orario settimanale previsto per il personale a tempo pieno in base al contratto collettivo ex art. 47 della legge n. 833/1978.
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1998-05-29;227#art-acn-24