Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali›Capo I
Art. 22
Trattamento economico per varie prestazioni
In vigore dal 29 lug 1998
1. Ai medici ambulatoriali che effettuino le prestazioni di cui alla lettera e) dell' del presente regolamento, vengono corrisposti i seguenti onorari, comprensivi dell'eventuale accompagnamento dell'assistito in ospedale:
a) visita a bordo di nave in porto L. 30.000;
b) visita a bordo di nave in rada L. 77.000;
c) visita in aeroporto o a bordo di nave in navigazione L. 165.000.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1998-05-29;227#art-acn-22