Art. 22 · Trattamento economico per varie prestazioni
Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatorialiCapo I

Art. 22

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Trattamento economico per varie prestazioni

In vigore dal 29 lug 1998
1. Ai medici ambulatoriali che effettuino le prestazioni di cui alla lettera e) dell' del presente regolamento, vengono corrisposti i seguenti onorari, comprensivi dell'eventuale accompagnamento dell'assistito in ospedale: a) visita a bordo di nave in porto L. 30.000; b) visita a bordo di nave in rada L. 77.000; c) visita in aeroporto o a bordo di nave in navigazione L. 165.000.
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urn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1998-05-29;227#art-acn-22