Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali›Capo I
Art. 4
Massimale orario
In vigore dal 29 lug 1998
1. Fermo restando quanto disposto dall' dell'accordo emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 500/1996 ed ai fini della determinazione dell'orario massimo settimanale, l'attività dello specialista svolta negli ambulatori degli uffici SASN si cumula con quella svolta dallo specialista medesimo in ambulatori di enti pubblici che adottino il predetto accordo.
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Prourn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1998-05-29;227#art-acn-4