Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della sanita' e medici ambulatoriali›Capo II
Art. 32
Commissione consultiva centrale
In vigore dal 5 feb 1999
1. Presso il Ministero della sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale, è istituita, con decreto del direttore del suindicato Dipartimento, una commissione consultiva composta da:
a) due funzionari del Ministero della sanità;
b) tre rappresentanti dei sindacati SUMAI e SMESASN che hanno sottoscritto la presente intesa.
2. Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare.
3. La suindicata commissione è presieduta dal direttore del Dipartimento o da un suo delegato e le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero della sanità.
4. La cessazione dell'incarico di medico ambulatoriale comporta anche la decadenza da componente della commissione.
5. Il componente sospeso dall'incarico ambulatoriale è sostituito dal supplente.
6. La commissione delibera a maggioranza. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà dei componenti più uno.
7. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente e nell'ipotesi di cui all', comma 2, prevale la proposta più favorevole all'imputato.
8. La commissione ha compiti consultivi, e deve essere sentita nei casi espressamente previsti del presente regolamento.
9. Essa, inoltre, formula proposte per il miglioramento del servizio ed esprime pareri sulle questioni concernenti l'applicazione del presente regolamento che le parti firmatarie della presente intesa ritengono di volta in volta di dover sottoporre al suo esame.
10. Detta commissione, nel caso in cui si esprima in ordine a procedimenti disciplinari, può sentire, di propria iniziativa, o su richiesta dell'interessato, l'interessato stesso.
11. La commissione è convocata dal presidente di sua iniziativa o a richiesta di almeno due rappresentanti sindacali di cui al precedente comma 1, lettera b).
Dichiarazione a verbale n. 1
Le parti riconoscono l'utilità che eventuali questioni applicative aventi rilevanza generale nonché problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura, ecc., che incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dal presente accordo da quello approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1996, n. 500, formino oggetto di esame tra le parti nel corso di apposite riunioni convocate dal Ministero della sanità, anche su richiesta di parte sindacale.
Dichiarazione a verbale n. 2
Le parti si danno reciprocamente atto che venga assicurata uniformità di orientamento nei futuri rinnovi contrattuali della medicina generale e della medicina ambulatoriale in particolare per quanto attiene alle disposizioni di cui all'.
Elenco delle parti firmatarie della convenzione per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della sanità ed i medici ambulatoriali, specialisti e generici operanti presso i SASN.
Ministero della sanità: sen. dr.ssa Bettoni dr. D'Ari
Sindacato medici SASN di Napoli: dr. Fais
Sindacato unico medicina ambulatoriale italiana (SUMAI): dr.
Meledandri
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.sanita:decreto.ministeriale:1998-05-29;227#art-acn-32