Art. 4
In vigore dal 8 apr 1994
1. Alla data di scadenza di ogni cedola la banca di primo livello, sulla base dei dati di cui è in possesso, definisce l'importo dei maggiori interessi, derivanti dall'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all' del decreto-legge n. 377 del 24 settembre 1993, da corrispondere agli investitori "non residenti" che abbiano presentato la richiesta di cui al precedente .
2. La banca di primo livello deve far pervenire alla banca di secondo livello i dati identificativi dell'avente diritto e quelli necessari alla definizione dell'importo degli ulteriori proventi, con l'indicazione esplicita dei maggiori interessi richiesti, secondo le seguenti scadenze:
a) entro il giorno 15 del mese, relativamente alle cedole scadute nel periodo decorrente dal giorno 25 del mese precedente al giorno 9 dello stesso mese;
b) entro l'ultimo giorno del mese, relativamente alle cedole scadute nel periodo decorrente dal giorno 10 al giorno 24 dello stesso mese.
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Prourn:nir:ministero.tesoro:decreto.ministeriale:1994-01-24;198#art-4