Art. 7

In vigore dal 8 apr 1994
1. Il Ministero del tesoro, sulla base dei dati forniti dall'Amministrazione finanziaria, emette con riferimento a ciascuno dei periodi di cui all' un ordinativo diretto cumulativo che invia alla Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale di Roma- Tuscolano, per l'accreditamente delle somme alle banche di secondo livello. 2. L'indicazione delle banche di secondo livello e degli importi a ciascuna spettanti è specificata in un supporto cartaceo da conservare presso l'Amministrazione emittente e in un supporto magnetico recante una numerazione progressiva per esercizio che costituisce parte integrante dell'ordinativo di pagamento. Sull'ordinativo è riportato anche il numero progressivo del predetto supporto magnetico. 3. Gli adempimenti riguardanti le verifiche alle quali la Sezione di tesoreria provinciale di Roma-Tuscolano deve assoggettare il supporto magnetico e le chiavi che identificano le informazioni contenute nello stesso sono concordati fra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia ai sensi dell' della Convenzione approvata con decreto ministeriale 17 gennaio 1992. 4. La Banca d'Italia - Sezione di tesoreria provinciale di Roma- Tuscolano, comunica al Ministero del tesoro ed all'Amministrazione finanziaria l'avvenuto accreditamento degli importi alle banche di secondo livello e provvede, con le consuete modalità, alla resa della contabilità dei titoli di spesa estinti.
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