Art. 2
In vigore dal 8 apr 1994
1. La banca di primo livello raccoglie dal beneficiario effettivo dei proventi dei titoli del debito pubblico la richiesta di applicazione della convenzione, contenente l'attestazione dell'autorità fiscale competente o, nel caso degli organismi internazionali, la richiesta di applicazione della legge di ratifica dell'atto costitutivo.
2. La richiesta non produce effetti se non redatta in conformità agli allegati modelli 113/IMP e 114/IMP e produce effetti fino al 31 dicembre dell'anno in cui è presentata.
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Prourn:nir:ministero.tesoro:decreto.ministeriale:1994-01-24;198#art-2