Art. 3

In vigore dal 8 apr 1994
1. La banca di primo livello completa i modelli di cui al precedente con la propria dichiarazione di responsabilità circa la completezza dei dati ivi indicati, l'autenticità dell'attestazione dell'autorità fiscale nonché la correttezza dei dati che essa fornirà ai fini del successivo ed invia alla banca di secondo livello l'originale dei modelli medesimi entro il quinto giorno successivo alla ricezione della richiesta stessa. 2. La banca di secondo livello è tenuta a conservarli a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per un periodo non inferiore a 10 anni. 3. Nello stesso arco temporale la banca di secondo livello è altresì tenuta a fornire, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, tutta la documentazione idonea a comprovare il diritto alla percezione degli ulteriori proventi da parte dell'investitore non residente, eventualmente richiedendola alla banca di primo livello.
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urn:nir:ministero.tesoro:decreto.ministeriale:1994-01-24;198#art-3

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