Art. 5

In vigore dal 8 apr 1994
1. La banca di secondo livello deve presentare all'Amministrazione finanziaria apposita richiesta di utilizzo della procedura conforme al modello 115/IMP allegato al presente regolamento. 2. La banca di secondo livello, oltre ai controlli formali sui dati ricevuti dalla banca di primo livello, verifica: - l'esistenza della cedola; - l'esistenza di idonea richiesta di cui all' avanzata dall'investitore non residente; - l'assenza di duplicazione e la congruenza nei periodi di possesso del titolo; - l'uguaglianza tra l'importo dei maggiori interessi richiesto dalla banca di primo livello e l'importo calcolato dalla banca di secondo livello. 3. I controlli formali sui dati e quelli di cui agli ultimi due punti del precedente comma devono essere effettuati utilizzando una procedura automatica, realizzata e distribuita dall'Amministrazione finanziaria. 4. Le informazioni relative alle posizioni riscontrate regolari sono trasmesse per via telematica all'Amministrazione finanziaria entro e non oltre cinque giorni lavorativi successivi alle scadenze previste dall'ultimo comma dell'; le posizioni riscontrate irregolari sono invece restituite alle banche di primo livello. 5. Per i titoli in valuta estera le informazioni relative agli importi devono essere segnalate nella stessa valuta. Il pagamento delle somme spettanti viene effettuato in lire sulla base del medesimo cambio utilizzato per la corresponsione in lire degli interessi.
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