Art. 1

In vigore dal 8 apr 1994
IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente, tra l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale; Visto il decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito, senza modificazioni, nella legge 18 novembre 1993, n. 467, recante norme sul rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato e, in particolare, l', comma 1, il quale demanda al Ministero del tesoro, di concerto con quello delle finanze, l'individuazione dei termini e delle modalità di attuazione delle disposizioni contenute nello stesso decreto-legge; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 dicembre 1993; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 397009 del 24 gennaio 1994); ADOTTA il seguente regolamento di attuazione dell', comma 1, del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, convertito, senza modificazioni, nella legge 18 novembre 1993, n. 467, recante norme sul rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato: . 1. Agli effetti del presente regolamento si identificano le seguenti due categorie di intermediari: a) per banca di primo livello si intende ogni ente creditizio o finanziario, avente sede in Italia ovvero in Paesi con i quali l'Italia ha stipulato convenzioni per evitare le doppie imposizioni, presso il quale l'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli del debito pubblico, che ha diritto al regime fiscale agevolato di cui all' del decreto-legge n. 377 del 24 settembre 1993, tiene in deposito direttamente o indirettamente i titoli medesimi; b) per banca di secondo livello si intende ogni ente creditizio italiano, nonché gli enti internazionali Euroclear e Cedel, - i quali ultimi, ai sensi dell', comma 4, del decreto-legge 24 settembre 1993, n. 377, ricevono i fondi di loro pertinenza per il tramite di un'azienda di credito, procuratrice speciale in Italia - sub-depositari dei titoli di cui alla lettera a), che intrattengono rapporti diretti con l'Amministrazione finanziaria - Dipartimento delle entrate ai fini della procedura di cui al presente regolamento. Le banche di secondo livello nonché le aziende di credito procuratrici speciali di Euroclar e Cedel devono intrattenere rapporti di conto corrente con la Banca d'Italia. 2. Qualora l'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli del debito pubblico tenga in deposito i titoli stessi direttamente presso un ente creditizio italiano di cui alla lettera b), detto ente assume la veste sia di banca di primo livello, sia di banca di secondo livello. 3. Per proventi si intendono sia gli interessi sia gli "scarti di emissione" dei titoli del debito pubblico, maturati nel periodo di godimento della cedola in relazione al periodo di possesso dei titoli da parte dell'investitore non residente, attestato dal deposito dei titoli stessi presso la banca di primo livello. 4. La procedura di cui al presente regolamento è applicabile a tutti i proventi soggetti a ritenuta derivante da tipologie di titoli del debito pubblico attualmente in circolazione con esclusione degli interessi sui buoni ordinari del tesoro e degli "scarti di emissione" dei certificati di credito del tesoro a sconto.
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urn:nir:ministero.tesoro:decreto.ministeriale:1994-01-24;198#art-1

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