Art. 8

In vigore dal 8 apr 1994
1. L'allegato A, contenente le specifiche tecniche e le modalità di calcolo degli interessi e degli "scarti di emissione", costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. La procedura di cui al presente regolamento è operativa a partire dalle cedole in scadenza il 1 dicembre 1993. Il presente regolamento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 24 gennaio 1994 Il Ministro del tesoro BARUCCI Il Ministro delle finanze: GALLO Visto, il Guardasigilli: CONSO Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1994 Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 192
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