Art. 6
Incentivazione dell'imboschimento
In vigore dal 14 mar 1990
1. L'aiuto di cui all', comma 2 può essere concesso, su domanda, ai seminativi ritirati dalla produzione e destinati a bosco per un periodo massimo di 20 anni eo è cumulabile con gli altri aiuti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.
2. I seminativi ritirati dalla produzione destinati all'imboschimento restano assoggettati ai vincoli previsti dalle vigenti norme sui boschi, per la sola durata del ciclo produttivo delle assenze impiegate.
3. Sulla base delle proposte presentate dalle regioni e dalla provincia autonoma di Bolzano sono individuate, con provvedimento del Ministro, le seguenti zone preferenziali. Il Ministro, d'intesa con le predette amministrazioni, con successivo regolamento, potrà limitare la superficie delle zone preferenziali ed in particolare di quelle indicate alla lettera l):
a) parchi e riserve naturali, nonché i relativi territori di protezione esterna;
b) territori contermini ai laghi, compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche se elevati sui laghi di cui alla legge n. 431 dell'8 agosto 1985;
c) fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna di cui alla legge n. 431 dell'8 agosto 1985;
d) territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche se elevati sul mare di cui alla già citata legge n. 431 dell'8 agosto 1985;
e) zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
f) aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie;
g) oasi di protezione della fauna selvatica e zone di ripopolamento e cattura, ex legge n. 968/77;
h) territori a gestione sociale della caccia, ex legge n. 968/77;
i) aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
l) zone svantaggiate di cui all', paragrafi 3 e 4, della direttiva CEE n. 75/268.
4) Nelle aree preferenziali:
a) l'aiuto all'imboschimento di cui all'art. 20 del regolamento CEE n. 797/85 è concesso nella misura massima di 3.000 ECU ad ettaro, per una superficie non inferiore a due ettari e limitatamente agli impianti di specie forestali di cui all', comma 1, lettera a).
Tuttavia per i pioppeti l'aiuto è concesso nella misura massima di 1.800 ECU ad ettaro;
b) il premio di cui all'art. 20-bis del regolamento CEE n. 797/85 è concesso nella misura massima di 50 ECU per ettaro imboschito all'anno, per una superficie non inferiore a due ettari, per un periodo non speriore a 20 anni e limitatamente agli impianti di spe- cie forestali di cui all', comma 1, lettera a). Tuttavia per i pioppeti il premio è concesso nella misura massima di 25 ECU ad ettaro.
5. Gli aiuti di cui al precedente comma vengono corrisposti su domanda degli interessati corredata di un piano di imboschimento che deve indicare almeno le essenze e le tecniche di impianto prescelte.
6. La domanda relativa agli aiuti in questione può essere presentata dai singoli agricoltori interessati o da consorzi forestali, consorzi di bonifica e di miglioramento fondario, comunità montane e da altri raggruppamenti di produttori che abbiano predisposto un piano globale di imboschimento riguardante l'insieme dei seminativi degli associati ritirati dalla produzione e destinati a bosco.
7. Quando la domanda viene presentata da un raggruppamento di produttori gli aiuti e i premi vengono corrisposti al raggruppamento per conto dei singoli agricoltori il quale può trattenere i costi concordati con gli associati per i servizi effettuati. In deroga alla norma di cui all', comma 4, gli aiuti e i premi di cui agli sono concessi anche alle superfici non contigue inferiori a mezzo ettaro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto.ministeriale:1990-02-08;35#art-6