Art. 4

Destinazione delle terre

In vigore dal 14 mar 1990
1. La concessione degli aiuti di cui all' è in ogni caso subordinata alla destinazione della superficie ai seguenti scopi: a) imboschimento, con particolare riguardo a specie forestali autoetone e pregiate, ai pioppeti e ad altre specie a rapido accrescimento compatibili con l'ambiente; b) utilizzazioni a scopi non agricoli incluse quelle agrituristiche e sportive ed incluse quelle che comportino costruzioni permanenti non attinenti alle attività aziendali; c) messa a riposo; d) messa a riposo in rotazione; e) creazione di pascoli destinati all'allevamento estensivo; f) produzione di lenticchie, ceci e vecce eventualmente anche in rotazione. 2. La destinazione di seminativi ritirati dalla produzione a pascolo permanente estensivo può essere decisa anche da aziende non zootecniche che, pertanto, hanno diritto al premio di cui all' comma 3. Sono esclusi dalla destinazione in questione i seminativi già utilizzati a pascolo permanente nel periodo di riferimento. 3. Le utilizzazioni di cui alle lettere e) ed f) sono consentite fino al 30 aprile 1991, salvo diversa determinazione del Consiglio delle Comunità europee. 4. Gli affittuari coltivatori diretti, gli affittuari conduttori di aziende agricole, gli enfiteuti, i concessionari, anche se persone giuridiche di diritto pubblico o privato, in caso di terreni destinati all'imboschimento o ad utilizzazioni non agricole devono ottenere il consenso scritto dei proprietari o degli eventuali concedenti delle rispettive aziende. I mezzadri e i coloni devono ottenere il consenso dei proprietari per qualsiasi destinazione prescelta. 5. In caso di disaccordo tra i proprietari ed i soggetti di cui sopra relativamente alla destinazione a bosco, si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203. 6. Per l'ammissione al beneficio previsto per il ritiro di seminativi dalla produzione, il richiedente deve soddisfare le condizioni di cui agli del regolamento CEE della commissione n. 1272/88. In particolare il beneficiario è tenuto ad operare nel rispetto delle condizioni naturali ed ambientali esistenti nella zona. Le regioni e la provincia autonoma di Bolzano possono stabilire in proposito obblighi supplementari inerenti a particolari situazioni ed esigenze locali e nell'ambito delle competenze statutarie. 7. Nel corso dei primi tre anni decorrenti dalla data di impegno assunto dal beneficiario, la superficie ritirata dalla produzione non può essere distolta dagli scopi di cui al primo comma, salvo casi di espropriazione per pubblica utilità o casi di forza maggiore, comprovati da idonea documentazione. 8. In applicazione dell'art. 12, paragrafo 2 del regolamento CEE n. 1272/88 è consentito di modificare la destinazione dei seminativi ritirati, previa comunicazione scritta agli uffici ai quali è stata presentata la domanda iniziale e salvo i casi in cui la superficie ritirata sia stata destinata all'imboschimento ed al pascolo estensivo. 9. Nel caso la nuova destinazione sia tra quelle previste dal presente , lettere e) ed f), l'importo ridotto dell'aiuto si applica a partire dalla campagna per la quale viene richiesta la modifica della destinazione. 10. È altresì consentito aumentare la superficie aziendale ritirata dalla produzione, previa domanda presentata agli uffici di cui al successivo corredata di un nuovo impegno e dei modelli nn. 1, 2 e 3 allegati al presente decreto. Le domande di modifica della destinazione presentata ai medesimi uffici di cui al successivo devono essere corredate del nuovo modello n. 3.
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urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto.ministeriale:1990-02-08;35#art-4

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