Art. 11
Comunicazioni
In vigore dal 14 mar 1990
1. Le regioni e la provincia autonoma di Bolzano inviano al Ministero i provvedimenti adottati in applicazione del presente decreto e del regolamento CEE n. 797/85, entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno, nonché dettagliata relazione sull'attività e sui problemi generali e particolari riscontrati in fase di attuazione del presente decreto. La relazione dovrà contenere in particolare tutti gli elementi in possesso delle regioni e della provincia autonoma di Bolzano richiesti dall'art. 16 del regolamento CEE della Commissione n. 1272/88 ed i dati necessari al SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) per l'espletamento dei compiti istituzionali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addì 8 febbraio 1990
Il Ministro: MANNINO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1990
Registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 246
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto.ministeriale:1990-02-08;35#art-11