Art. 9

Istruttoria delle domande e controlli

In vigore dal 14 mar 1990
1. Le regioni e la provincia autonoma di Bolzano, dopo aver accertato la rispondenza alla normativa vigente dal punto di vista amministrativo dell'impegno sottoscritto dal richiedente e delle relative domande di aiuto, inviano al Ministero gli elenchi delle aziende aventi diritto al pagamento degli aiuti di cui all', rispettando le modalità indicate dalla circolare ministeriale n. 226 del 28 luglio 1989, dalla circolare AIMA n. 23 del 12 settembre 1989 e da successivi provvedimenti. Analogamente per gli aiuti di cui all', inviano gli elenchi degli aventi diritto rispettando le modalità che saranno indicate con successivo provvedimento d'intesa con il Ministero del tesoro. 2. Il Ministero, avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato e in collaborazione con le regioni e la provincia autonoma di Bolzano, fatta salva ogni altra disposizione di più ampia portata prescritta in materia di controlli, effettua ogni anno controlli in loco secondo le modalità prescritte dall'art. 14 del regolamento CEE n. 1272/88.
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