Art. 5
Importo dell'aiuto
In vigore dal 14 mar 1990
1. Ai soggetti di cui all', primo comma, che ne facciano domanda e che si impegnino, almeno per un quinquennio, ad utilizzare le superfici ritirate dalla produzione per gli scopi previsti dall', è concesso un aiuto annuo ad ettaro ritirato dalla produzione.
2. L'ammontare dell'aiuto annuo ad ettaro è così
determinato:
Aziende della pianura padano-veneta.................... 550 ECU
Aziende delle altre pianure (ivi comprese quelle di cui
all', paragrafo 5 della direttiva CEE n. 75/268). 440 ECU
Aziende di collina non svantaggiata.................... 400 ECU
Aziende di montagna e di collina svantaggiata (,
paragrafi 3 e 4, della direttiva CEE n. 75/268)........ 380 ECU
3. L'aiuto è ridotto del 40% nei casi di cui alle lettere e) ed f) del precedente .
4. Nel caso di utilizzo per fini non agricoli, diversi dall'imboschimento, e nel caso di messa a riposo con possibilità di avvicendamento colturale, le regioni e la provincia autonoma di Bolzano adattano l'importo dell'aiuto come previsto dall' del regolamento CEE n. 1272/88, concernente gli elementi da assumere ai fini della determinazione della misura dell'aiuto stesso.
5 Il pagamento dell'aiuto sarà effettuato entro il 31 dicembre successivo al termine di ogni annata agraria, fatto salvo il rinvio all'esercizio finanziario successivo per comprovate esigenze di bilancio; il rinvio, comunque, non potrà essere protratto oltre il 31 marzo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto.ministeriale:1990-02-08;35#art-5