Art. 10
Sanzioni
In vigore dal 14 mar 1990
1. Il mancato rispetto degli impegni sottoscritti, tranne il caso di forza maggiore, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto.ministeriale:1990-02-08;35#art-10