Art. 2
Beneficiari
In vigore dal 14 mar 1990
1. Possono beneficiare, a domanda, dell'aiuto di cui all' per il ritiro di seminativi dalla produzione, tutti i produttori agricoli singoli od associati anche se persone giuridiche di diritto pubblico e privato, che destinano le terre agli scopi stabiliti dall', primo comma, del presente decreto. Per la concessione dell'aiuto è preso in considerazione un solo produttore agricolo per la singola superficie agricola considerata.
2. Unitamente alla domanda l'avente diritto all'aiuto è tenuto a sottoscrivere l'impegno previsto dall' del regolamento CEE n. 1272/88, del quale può liberamente determinare la durata che, tuttavia, non può risultare inferiore ad un quinquennio. Alla fine del terzo anno d'impegno, il beneficiario può chiedere la liberazione dal suo impegno.
3. Ai sensi dell' del regolamento CEE n. 1272/88, le superfici interessate dal ritiro di seminativi dalla produzione possono beneficiare dell'aiuto se sono state coltivate nel periodo di riferimento di cui al successivo , comma 1.
4. Gli affittuari coltivatori diretti, gli affittuari conduttori non coltivatori diretti, gli enfiteuti, i mezzadri, i coloni, i concessionari, anche se persone giuridiche di diritto pubblico e privato, possono beneficiare dell'aiuto qualora il diritto reale di godimento o il contratto stipulato con il proprietario sia di durata almeno pari a quella dell'impegno sottoscritto ai sensi dell' del regolamento CEE n. 1272/88, oppure ricada sotto la disciplina di cui alla legge 3 maggio 1982, n. 203.
5. Nei casi non contemplati dalla precitata legge la conduzione di fatto e la relativa durata può essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tuttavia nel caso in cui l'efficacia temporale degli atti prodotti sia inferiore alla durata dell'impegno, sia la domanda che l'impegno stesso devono essere sottoscritti anche dal proprietario. La firma del proprietario ha valore di nulla osta e non pregiudica il diritto del richiedente all'aiuto, nè la sua intera responsabilità nei riguardi dell'impegno.
6. L'aiuto è corrisposto al richiedente limitatamente alla durata dell'impegno, eventualmente o al subentrante che abbia sottoscritto il relativo impegno o, in mancanza di tale sottoscrizione, al proprietario.
7. Nei casi di aumento della superficie agricola dell'azienda e di conseguente incremento della superficie a seminativi da ritirare, di aumento della superficie da ritirare dalla produzione, di cessione dell'azienda, di liberazione dall'impegno, il beneficiario deve presentare domanda agli stessi uffici ai quali ha presentato la domanda iniziale, attenendosi alle disposizioni previste dall'art. 12 del regolamento CEE n. 1272/88.
8. In caso di premorienza del beneficiario, gli obblighi da lui assunti possono essere trasmessi al successore che nel subentrare s'impegna a rispettare i predetti obblighi fino al compimento di almeno un triennio dalla data di presentazione della domanda. Il versamento del premio per il restante periodo è in tutti i casi subordinato alla sottoscrizione dell'impegno da parte del nuovo beneficiario a rispettare gli obblighi assunti dal predecessore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto.ministeriale:1990-02-08;35#art-2