Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori
Art. 10
CRITERI DI ACCERTAMENTI E DI VALUTAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI ALL'ESTERO (Art. 14 n. 1, comma 5, della legge 10 febbraio 1962 n. 57 come successivamente modificata)
In vigore dal 28 mag 1989
CRITERI DI ACCERTAMENTI E DI VALUTAZIONE
DEI LAVORI ESEGUITI ALL'ESTERO
( n. 1, comma 5, della legge 10 febbraio 1962 n. 57 come successivamente modificata)
Per i lavori eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia il richiedente dovrà produrre:
- il certificato rilasciato dal Consolato competente dal quale dovranno risultare, previo espletamento delle indagini di cui all' comma 5 della legge 57/1962, i lavori eseguiti, il loro ammontare, i tempi di esecuzione nonché la dichiarazione che i lavori furono eseguiti regolarmente e con buon esito;
- ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei lavori eseguiti, come copia del contratto, altro atto equivalente, dichiarazione del committente estero.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto.ministeriale:1989-03-09;172#art-rpl-10