Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori

Art. 15

PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI E DEFINITI (Art. 28 n. 2 della legge 3 gennaio 1978, n. 1; artt. 20, 21 e 22 della legge 10 febbraio 1962 n. 57, come successivamente modificata).

In vigore dal 28 mag 1989
PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI E DEFINITI ( n. 2 della legge 3 gennaio 1978, n. 1; della legge 10 febbraio 1962 n. 57, come successivamente modificata). 1. Fermo il disposto dell' n. 2 della legge 3 gennaio 1978 n. 1 per quanto riguarda i precedenti penali, i procedimenti penali pendenti per reati, contestati al titolare o al rappresentante legale o al direttore tecnico dell'impresa, che incidono sull'affidabilità morale delle persone suddette, costituiscono cause ostative per l'iscrizione ovvero cause di sospensione della efficacia della iscrizione nell'Albo Nazionale dei Costruttori. 2. I reati di cui al precedente punto debbono consistere in delitti che per la loro natura dolosa e per la loro particolare gravità facciano venir meno i requisiti di natura morale indispensabili per instaurare rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione od altro contraente, con particolare riguardo alle categorie di delitti che offendono la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico (compresa l'ipotesi di cui all'articolo 416 bis aggiunto al Codice Penale), la fede pubblica ed il patrimonio. 3. Ai fini della sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, per i delitti di cui al precedente punto n. 2, è necessario che sia stato disposto il rinvio a giudizio dell'imputato o emesso altro provvedimento equivalente. 4. La sentenza definitiva di condanna inflitta al titolare dell'impresa al legale rappresentante della società o al direttore tecnico per i delitti di cui al precedente punto n. 2 determina la cancellazione dell'impresa dall'Albo Nazionale dei Costruttori. 5. I provvedimenti di sospensione dell'efficacia dell'iscrizione e di cancellazione dall'Albo, di cui ai punti precedenti, devono essere preceduti dalla procedura di contestazione dei fatti addebitati, con assegnazione all'impresa di un termine non minore di 15 giorni, per la presentazione delle deduzioni difensive.
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urn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto.ministeriale:1989-03-09;172#art-rpl-15

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