Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori

Art. 12

LAVORI ESEGUITI DALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA E DALL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE (Art. 1, 2 comma della legge 15 novembre 1986 n. 768)

In vigore dal 28 mag 1989
LAVORI ESEGUITI DALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA E DALL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE (° comma della legge 15 novembre 1986 n. 768) Ai fini della iscrizione delle imprese che hanno affidato lavori in subappalto e delle imprese che hanno eseguito lavori in regime di subappalto, valgono i seguenti principi: a) i lavori assunti in regime di subappalto debbono essere classificabili ai sensi del D.M. 25 febbraio 1982 n. 770; l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la iscrizione il quantitativo dei lavori eseguiti aventi le caratteristiche predette e, ove prescritto, gli estremi della autorizzazione concessa debbono essere indicati nei certificati attestanti i lavori eseguiti in subapplato, di cui all'allegato n. 1; Le semplici forniture, non assimilabili ad attività costruttiva, non possono costituire titolo per l'iscrizione, salvo quanto previsto dal Decreto Ministeriale sopracitato; b) l'impresa aggiudicataria può utilizzare per l'iscrizione l'importo complessivo dei lavori, ove l'importo di quelli subappaltati non superi il 30% dell'importo complessivo in caso contrario, l'ammontare complessivo dei lavori viene decurtato della quota eccedente quella anzidetta.
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