Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori
Art. 9
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
In vigore dal 28 mag 1989
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
1. Le dichiarazioni IVA, i bilanci con relativa nota di deposito in Tribunale, i libri paga o i libri matricola di cui agli , debbono essere prodotti in originale oppure in copia autenticata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come successivamente modificata.
2. Le riclassificazioni dei bilanci, redatte secondo lo schema di cui all'allegato n. 4, devono essere corredate da una dichiarazione con sottoscrizione autenticata, resa dal Presidente del Collegio sindacale, ovvero, in mancanza di tale organo, dal legale rappresentante dell'impresa, attestante la loro corrispondenza alle risultanze dei bilanci.
3. Le dichiarazioni relative alla attrezzatura, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, all'organico medio annuo di cui agli , nonché le altre dichiarazioni necessarie debbono essere rese dal titolare delle imprese individuali o dal rappresentante legale delle società, con sottoscrizione autenticata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come successivamente modificata.
4. I certificati attestanti la esecuzione dei lavori, da produrre per comprovare la idoneità tecnica di cui agli , debbono essere redatti in conformità allo schema di cui all'allegato n. 1; essi debbono essere presentati in copia autenticata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, come successivamente modificata.
5. I certificati attestanti la esecuzione dei lavori, presentati a corredo della relativa richiesta, debbono rimanere agli atti della Segreteria del Comitato competente.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto.ministeriale:1989-03-09;172#art-rpl-9