Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori
Art. 5
REQUISITI PER LE ISCRIZIONI DI COMPETENZA DEL COMITATO CENTRALE A) Iscrizioni negli importi superiori a L. 3 miliardi e sino a L. 15 miliardi
In vigore dal 28 mag 1989
REQUISITI PER LE ISCRIZIONI DI COMPETENZA DEL COMITATO CENTRALE
A) Iscrizioni negli importi superiori a L. 3 miliardi e sino a L. 15 miliardi
1. Oltre il possesso dei requisiti di carattere generale di cui alle disposizioni vigenti, deve essere comprovato, con riferimento alla data della domanda, il possesso dei seguenti concorrenti, requisiti:
2. Capacità finanziaria
( n. 2 della legge 10 febbraio 1962 n. 57;
lett. a) e lett. c) della legge 8 agosto 1977 n. 584).
Da dimostrarsi con:
a) idonee referenze bancarie;
l'interessato indica nella propria istanza gli Istituti di credito presso i quali possono essere chieste le referenze bancarie, ovvero può allegare alla istanza tali referenze in busta chiusa sigillata;
b) cifra di affari globale in lavori realizzata nel quinquennio antecedente alla data della domanda, derivante da attività diretta ed indiretta del richiedente; l'importo complessivo della cifra di affari deve essere non inferiore alla somma degli importi di iscrizione richiesti nelle varie categorie di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770.
Il complesso delle iscrizioni possedute o modificate deve realizzare le condizioni di cui al successivo .
c) la cifra di affari in lavori relativa alla attività diretta viene comprovata con la produzione:
- delle dichiarazioni annuali IVA da parte delle ditte individuali, società di persone, consorzi di cooperative e consorzi tra imprese artigiane;
- dei bilanci, con nota di deposito in Tribunale, da parte delle società di capitali o di altri soggetti tenuti alla loro pubblicazione;
d) la cifra di affari in lavori della attività indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione del richiedente, viene comprovata con la produzione dei bilanci o riclassificazione - ai sensi della legge che la prevede - dei bilanci delle società di cui all'art. 23 bis della legge 8 agosto 1977 n. 584, e dei consorzi dei quali l'impresa richiedente faccia parte, nel caso questi abbiano fatturato direttamente al committente e non abbiano ricevuto fattura per lavori eseguiti da parte dei soggetti consorziati.
3. Idoneità tecnica
( n. 1 della legge 10 febbraio 1962 n. 57;
lett. b) della legge 8 agosto 1977 n. 584).
Essa è dimostrata dalla attività svolta dall'impresa nel quinquiennio antecedente la data della domanda, da valutarsi sulla base:
a) dell'importo complessivo dei lavori eseguiti in ogni singola categoria di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770, oggetto della relativa istanza, che deve essere non inferiore all'importo di iscrizione richiesto in ciascuna di esse;
b) del singolo importo unitario che deve essere non inferiore ad un terzo dell'importo di iscrizione richiesto;
ovvero in alternativa:
- di due lavori di importo complessivo pari ad almeno il 50% dell'importo di iscrizione richiesto;
- di tre lavori di importo complessivo pari ad almeno il 60% dell'importo di iscrizione richiesto.
4. Attrezzatura tecnica
( n. 3 della legge 10 febbraio 1962 n. 57;
lett. c) della legge 8 agosto 1977 n. 584)
Essa consiste nella dotazione minima stabile e/o nella disponibilità di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, dei quali debbono essere fornite le opportune indicazioni per gli eventuali controlli ritenuti necessari.
La relativa dichiarazione deve essere resa nelle forme di cui al successivo .
5. Organico medio annuo.
( lett. d) della legge 8 agosto 1977 n. 584)
Da comprovare relativamente al quinquiennio antecedente la data della domanda, con la produzione.
a) dei libri paga e dei libri matricola oppure dei bilanci, dai quali risulti un costo complessivo per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali ed accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 10% della cifra di affari globale di cui al punto n. 2 lett. b).
Per le imprese individuali e le società di persone il valore della retribuzione del titolare o dei soci deve essere pari a 5 volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione Inail.
Alla determinazione di tale percentuale concorrerà, in proporzione alle quote di competenza dell'impresa, anche il costo per il personale dipendente della società e consorzi di cui al punto n. 2 lett. d).
b) di una dichiarazione in ordine alla consistenza dell'organico medio annuo, distinto nelle varie qualifiche, resa nelle forme di cui al successivo .
c) i consorzi possono dimostrare il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso i valori ricavati dai libri paga o matricola o dai bilanci delle proprie imprese consorziate.
I predetti valori vanno elencati in una dichiarazione del legale rappresentante del consorzio resa nelle forme di cui al successivo , attestante la loro corrispondenza alle risultanze degli atti.
B) Iscrizione nell'importo illimitato.
Per la determinazione del valore convenzionale da assegnare all'importo illimitato, ai fini degli accertamenti di cui al paragrafo A punto n. 1 del presente articolo, si deve fare riferimento al valore della classe di iscrizione che precede, aumentato del 60%.
Oltre a quanto disposto nel precedente paragrafo A ai punti n. 4 e n.
5, per le iscrizioni nell'importo illimitato deve essere comprovato il possesso dei seguenti, concorrenti requisiti:
1. Capacità finanziaria
( n. 2 della legge 10 febbraio 1962 n. 57;
lett. a) e lett. c) della legge 8 agosto 1977 n. 584)
Da dimostrasi con:
a) idonee referenze bancarie:
l'interessato indica nella propria istanza gli istituti di Credito presso i quali possono essere chieste le referenze bancarie, ovvero può allegare alla istanza tali referenze, in busta chiusa sigillata;
b) cifra di affari globale in lavori realizzata nel quinquiennio antecedente la data della domanda, derivante da attività diretta ed indiretta del richiedente: l'importo complessivo della cifra di affari deve essere non inferiore alla somma degli importi di iscrizione richiesti nelle varie categorie di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770.
Il complesso delle iscrizioni possedute o modificate deve realizzare le condizioni di cui al successivo .
c) la cifra di affari in lavori relativa alla attività diretta viene comprovata con la produzione:
- di dichiarazioni annuali IVA da parte delle ditte inviduali, società di persone, consorzi di cooperative e consorzi tra imprese artigiane;
- dei bilanci, con nota di deposito in tribunale, da parte delle società di capitali o di altri soggetti tenuti alla loro pubblicazione;
d) la cifra di affari in lavori della attività indiretta in proporzione alle quote di partecipazione del richiedente viene comprovata con la produzione dei bilanci o riclassificazione - ai sensi della legge che la prevede - dei bilanci delle società di cui all'art. 23 bis della legge 8 agosto 1977 n. 584, e dei consorzi dei quali l'impresa richiedente faccia parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente al committente e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte dei soggetti consorziati.
2. Idoneità tecnica
( n. 1 della legge 10 febbraio 1962 n. 57;
lett. b) della legge 8 agosto 1977 n. 584).
Essa è dimostrata dalla attività svolta dall'impresa nel quinquiennio antecedente la data della domanda, da valutarsi sulla base:
a) dell'importo globale minimo dei lavori eseguiti che deve essere non inferiore al 50% del valore convenzionale assegnato all'importo illimitato di cui al I comma del paragrafo B), moltiplicato per cinque;
b) dell'importo complessivo dei lavori eseguiti nella specifica categoria di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770, oggetto di richiesta di iscrizione per importo illimitato, che deve essere non inferiore al 50% dell'importo globale, come determinato alla precedente lett. a);
c) dell'importo di un singolo lavoro, che deve essere non inferiore al 40% dell'importo di cui alla
precedente lettera b); in alternativa, dell'importo di due lavori la cui somma
deve risultare non inferiore al 60%
dell'importo di cui alla precedente
lettera b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto.ministeriale:1989-03-09;172#art-rpl-5