Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori

Art. 7

RIVALUTAZIONE DELL'IMPORTO DEI LAVORI ESEGUITI

In vigore dal 28 mag 1989
RIVALUTAZIONE DELL'IMPORTO DEI LAVORI ESEGUITI 1. È consentito rivalutare gli importi dei lavori ultimati, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, relativi a tutte le categorie di cui al D.M. 25 febbraio 1982, n. 770, sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori e la data di presentazione della domanda all'Organo competente. 2. L'importo di ciascun lavoro può essere rivalutato una sola volta.
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urn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto.ministeriale:1989-03-09;172#art-rpl-7

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