Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori

Art. 2

COMITATO CENTRALE: Competenze (Art. 6 della legge 10 febbraio 1962 n. 57, come successivamente modificato; Art. 20, 21 e 22 della legge 10 febbraio 1962 n. 57; Art. 4 della legge 10 febbraio 1962 n. 57; Art. 5 della legge 8 ottobre 1984 n. 687; Art. 5 della legge 15 novembre 1986 n. 768).

In vigore dal 28 mag 1989
COMITATO CENTRALE: Competenze ( della legge 10 febbraio 1962 n. 57, come successivamente modificato; della legge 10 febbraio 1962 n. 57; della legge 10 febbraio 1962 n. 57; della legge 8 ottobre 1984 n. 687; della legge 15 novembre 1986 n. 768). 1. Il Comitato Centrale per l'Albo Nazionale dei Costruttori è competente a deliberare sulle richieste di iscrizione e/o di modifica di iscrizione per gli importi superiori a L. 3 miliardi. 2. Il Comitato Centrale, inoltre, decide sui ricorsi proposti avverso le delibere adottate dai Comitati regionali nonché sui ricorsi avverso provvedimenti dal medesimo adottati, proposti al Ministro dei Lavori pubblici, che con apposito decreto abbia disposto il riesame delle richieste oggetto di gravame. 3. Rientrano nella competenza del comitato Centrale l'avvio della procedura di comunicazione degli addebiti e l'adozione dei provvedimenti di sospensione della efficacia della iscrizione e di cancellazione. 4. Nel caso di lavori speciali, il Comitato Centrale verifica la mancanza di specifica od analoga categoria di iscrizione di cui al DM 25 febbraio 1982 n. 770, e comunica alle Amministrazioni appaltanti, che ne abbiano fatta motivata richiesta, le proprie osservazioni circa la possibilità di ammettere alla gara imprese non iscritte all'Albo Nazionale dei Costruttori. 5. Il Comitato Centrale, infine, adotta il provvedimento di esclusione temporanea dalla presentazione di offerte in pubblici appalti e dichiara la decadenza della iscrizione per inadempimento ultrabiennale dell'obbligo di versamento della tassa annuale di concessione governativa.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto.ministeriale:1989-03-09;172#art-rpl-2

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