Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori
Art. 18
MODALITÀ DI CALCOLO DELLA REVISIONE
In vigore dal 28 mag 1989
MODALITÀ DI CALCOLO DELLA REVISIONE
1. Per effettuare la revisione delle iscrizioni si deve fare riferimento alla cifra di affari globale in lavori derivante da attività diretta ed indiretta dell'impresa, di cui agli , relativa al quinquennio antecedente la data di revisione.
2. L'ammontare globale delle attività di cui al paragrafo precedente deve essere non inferiore al 40% della somma degli importi di iscrizione conseguiti nelle categorie di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770.
3. Per effettuare il calcolo delle iscrizioni di cui al precedente paragrafo, alle iscrizioni per importo illimitato si attribuisce il valore convenzionale di cui all', punto B.
4. Occorre, altresì, prendere a riferimento il costo del personale dipendente relativo al quinquennio antecedente la domanda, composto da retribuzioni e stipendi, contributi sociali ed accantonamenti ai fondi di quiescenza, relativo alla attività dell'impresa, sia diretta sia indiretta, che deve essere non inferiore al 10% della cifra di affari globale di cui al precedente paragrafo n. 2.
5. Nel caso in cui il rapporto fra il costo del personale dipendente e la cifra di affari globale anzidetta sia inferiore alla percentuale di cui al paragrafo precedente la cifra di affari globale stessa deve essere convenzionalmente ridotta in misura propozionale, in modo da ristabilire la percentuale richiesta.
6. Alla determinazione di tale percentuale concorrerà, in propozione alle quote di competenza dell'impresa, anche il costo per il personale dipendente delle società e consorzi di cui all'art. 23 bis della legge 8 agosto 1977 n. 584. I consorzi possono dimostrare il requisito relativo, richiesto al precedente n. 4, attraverso i valori ricavati dai libri paga o matricola o dai bilanci delle proprie imprese consorziate, con dichiarazione del legale rappresentante del consorzio, resa nelle forme di cui al precedente attestante la loro corrispondenza alle risultanze degli atti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto.ministeriale:1989-03-09;172#art-rpl-18