Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori

Art. 19

EFFETTI DELLA REVISIONE

In vigore dal 28 mag 1989
EFFETTI DELLA REVISIONE 1. Nel caso in cui l'impresa comprovi le condizioni di cui all' l'iscrizione nell'Albo Nazionale dei Costruttori, per categorie ed importi corrispondenti conseguiti, verrà confermata. 2. In caso contrario, l'impresa indicherà - in modo non vincolante - nella relativa domanda, motivandola, in quali categorie di cui al D.M. 25 febbraio 1982 n. 770 intende ridurre gli importi corrispondenti o cancellare l'iscrizione, in modo da rientrare nelle condizioni generali stabilite.
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