Regolamento per l'attuazione della normativa in materia di Albo Nazionale dei Costruttori

Art. 13

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI IMPORTI DICHIARATI (art. 14 n. 1 della legge 10 febbraio 1962 n. 57; art. 18 lett. b) della legge 8 agosto 1977 n. 584)

In vigore dal 28 mag 1989
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI IMPORTI DICHIARATI ( n. 1 della legge 10 febbraio 1962 n. 57; lett. b) della legge 8 agosto 1977 n. 584) 1. Nel caso di lavori il cui committente non sia una Amministrazione dello Stato, un Ente pubblico o un soggetto comunque tenuto all'applicazione delle leggi sui lavori pubblici, l'importo dei lavori deve essere desunto dal contratto di appalto, regolarmente registrato. 2. Nel caso di lavori in proprio si fa riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni od indici ufficiali. 3. Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento ai valori stabiliti in via generale dal Comitato per l'Edilizia residenziale - CER. 4. Nei casi indicati, le relative dichiarazioni debbono essere vistate dal competente ufficio del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche, il quale deve confermare l'avvenuta esecuzione delle opere nonché il corrispondente importo. A questo fine, le Imprese debbono esibire al suddetto ufficio la seguente documentazione: a) concessione edilizia relativa all'opera realizzata, ove richiesta, con allegata copia autentica del progetto approvato; b) copia del contratto stipulato; c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti.
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urn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto.ministeriale:1989-03-09;172#art-rpl-13

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