Art. 6
Informazioni agli interessati
In vigore dal 30 gen 2026
Informazioni agli interessati
1. Nell'informativa sulla protezione dei dati personali e nei registri delle attività di trattamento pubblicate nel registro dei trattamenti tenuto dal responsabile della protezione dei dati l'SGC inserisce una sezione che fornisce agli interessati informazioni generali sulla possibilità di limitare i diritti degli interessati ai sensi dell', paragrafo 1. Le informazioni riguardano i diritti che possono essere limitati, i motivi per i quali possono essere applicate limitazioni e la loro durata potenziale.
2. I servizi competenti informano gli interessati, nella forma appropriata, delle limitazioni in corso o future dei loro diritti. Essi informano l'interessato dei principali motivi su cui si basa l'applicazione della limitazione, del suo diritto di consultare il responsabile della protezione dei dati e del suo diritto di proporre reclamo al GEPD.
3. I servizi competenti possono rinviare, omettere o negare la comunicazione di informazioni agli interessati di cui al paragrafo 2 del presente articolo, soltanto nella misura in cui tale comunicazione annullerebbe l'effetto della limitazione stessa. La valutazione se ciò sia giustificato è effettuata caso per caso. Le informazioni sono fornite all'interessato non appena non annullino più l'effetto della limitazione.
4. Qualora limiti in tutto o in parte la comunicazione agli interessati delle informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, il servizio competente dell'SGC registra i motivi della limitazione e conserva la registrazione in un registro conformemente all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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