Art. 8

Riservatezza delle comunicazioni elettroniche

In vigore dal 30 gen 2026
Riservatezza delle comunicazioni elettroniche 1.   In circostanze eccezionali, l'SGC può limitare il diritto alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/1725. 2.   Qualora limiti il diritto alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche, l'SGC informa l'interessato, nella sua risposta a qualsiasi richiesta di quest'ultimo, dei principali motivi su cui si basa l'applicazione della limitazione e del suo diritto di proporre reclamo al GEPD. 3.   L'SGC può rinviare, omettere o negare la comunicazione di informazioni relative ai motivi di una limitazione e al diritto di proporre reclamo al GEPD fintantoché sussiste il rischio di compromettere l'effetto della limitazione stessa. La valutazione se ciò sia giustificato è effettuata caso per caso.
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Riservatezza delle comunicazioni elettroniche (Art. 8 Decisione (UE) 2026/866) — Testo vigente | Portale Normativo