Art. 8
Riservatezza delle comunicazioni elettroniche
In vigore dal 30 gen 2026
Riservatezza delle comunicazioni elettroniche
1. In circostanze eccezionali, l'SGC può limitare il diritto alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche a norma dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/1725.
2. Qualora limiti il diritto alla riservatezza delle comunicazioni elettroniche, l'SGC informa l'interessato, nella sua risposta a qualsiasi richiesta di quest'ultimo, dei principali motivi su cui si basa l'applicazione della limitazione e del suo diritto di proporre reclamo al GEPD.
3. L'SGC può rinviare, omettere o negare la comunicazione di informazioni relative ai motivi di una limitazione e al diritto di proporre reclamo al GEPD fintantoché sussiste il rischio di compromettere l'effetto della limitazione stessa. La valutazione se ciò sia giustificato è effettuata caso per caso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:C:2026:866:oj#art-8