Art. 9

Rischi per i diritti e le libertà degli interessati

In vigore dal 30 gen 2026
Rischi per i diritti e le libertà degli interessati 1.   Qualsiasi limitazione rispetta l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali ed è necessaria e proporzionata in una società democratica. 2.   Ogniqualvolta il servizio competente dell'SGC incaricato dell'elaborazione o del riesame delle misure restrittive valuta la necessità e la proporzionalità di una limitazione, esso prende in considerazione i potenziali rischi per i diritti e le libertà dell'interessato. 3.   Nessuna limitazione può avere l'effetto di impedire alle persone interessate da misure restrittive di esercitare i loro diritti di difesa e, in particolare, il loro diritto di essere ascoltati nel contesto del riesame delle misure restrittive.
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