Art. 7
Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato
In vigore dal 30 gen 2026
Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato
1. Qualora sia tenuto a comunicare una violazione dei dati a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, l'SGC può, in circostanze eccezionali, limitare in tutto o in parte tale comunicazione. Esso documenta tale decisione come previsto all', paragrafo 3, della presente decisione.
2. Qualora i motivi della limitazione non siano più applicabili, l'SGC comunica la violazione dei dati personali all'interessato e lo informa dei principali motivi della limitazione e del suo diritto di proporre reclamo al GEPD.
Storico versioni
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