Art. 5

Coinvolgimento del responsabile della protezione dei dati

In vigore dal 30 gen 2026
Coinvolgimento del responsabile della protezione dei dati 1.   Qualora il servizio competente dell'SGC concluda che i diritti dell'interessato debbano essere limitati a norma della presente decisione, ne informa il responsabile della protezione dei dati. Fornisce inoltre al responsabile della protezione dei dati l'accesso al registro e a tutti i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base. Il servizio competente dell'SGC registra il coinvolgimento del responsabile della protezione dei dati nell'applicazione delle limitazioni ivi compreso nella valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione. 2.   Il responsabile della protezione dei dati può invitare il servizio competente dell'SGC a riesaminare l'applicazione delle limitazioni. Il servizio interessato informa per iscritto il responsabile della protezione dei dati in merito all'esito del riesame richiesto.
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Coinvolgimento del responsabile della protezione dei dati (Art. 5 Decisione (UE) 2026/866) — Testo vigente | Portale Normativo