Art. 4

Durata e garanzie

In vigore dal 30 gen 2026
Durata e garanzie 1.   Le limitazioni di cui all' continuano ad applicarsi finché sussistono i motivi che le giustificano. 2.   Il servizio competente dell'SGC riesamina l'applicazione delle limitazioni di cui all' almeno ogni 12 mesi, o prima se i motivi che le giustificano cessano di sussistere. 3.   Le limitazioni sono revocate non appena i motivi che le giustificano cessano di sussistere. 4.   Qualora i motivi di una limitazione di cui all' non siano più applicabili, l'SGC revoca la limitazione e spiega i motivi della limitazione all'interessato. Nel contempo, l'SGC informa l'interessato della possibilità di proporre reclamo al GEPD. 5.   L'SGC attua garanzie per prevenire abusi o l'accesso o il trasferimento illeciti di dati personali che possono essere soggetti a limitazioni. Tali garanzie, che includono misure tecniche e organizzative, sono specificate, ove necessario, nelle decisioni, procedure e norme di attuazione interne dell'SGC. Le garanzie prevedono quanto segue: a) una definizione adeguata dei ruoli, delle responsabilità e delle fasi procedurali; b) se del caso, un ambiente elettronico sicuro che impedisca l'accesso o il trasferimento illecito o accidentale di dati elettronici a persone non autorizzate; c) se del caso, la conservazione e il trattamento dei documenti cartacei in condizioni di sicurezza; nonché d) il debito monitoraggio delle limitazioni e un riesame periodico della loro applicazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:C:2026:866:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Durata e garanzie (Art. 4 Decisione (UE) 2026/866) — Testo vigente | Portale Normativo