Art. 4
Durata e garanzie
In vigore dal 30 gen 2026
Durata e garanzie
1. Le limitazioni di cui all' continuano ad applicarsi finché sussistono i motivi che le giustificano.
2. Il servizio competente dell'SGC riesamina l'applicazione delle limitazioni di cui all' almeno ogni 12 mesi, o prima se i motivi che le giustificano cessano di sussistere.
3. Le limitazioni sono revocate non appena i motivi che le giustificano cessano di sussistere.
4. Qualora i motivi di una limitazione di cui all' non siano più applicabili, l'SGC revoca la limitazione e spiega i motivi della limitazione all'interessato. Nel contempo, l'SGC informa l'interessato della possibilità di proporre reclamo al GEPD.
5. L'SGC attua garanzie per prevenire abusi o l'accesso o il trasferimento illeciti di dati personali che possono essere soggetti a limitazioni. Tali garanzie, che includono misure tecniche e organizzative, sono specificate, ove necessario, nelle decisioni, procedure e norme di attuazione interne dell'SGC. Le garanzie prevedono quanto segue:
a)
una definizione adeguata dei ruoli, delle responsabilità e delle fasi procedurali;
b)
se del caso, un ambiente elettronico sicuro che impedisca l'accesso o il trasferimento illecito o accidentale di dati elettronici a persone non autorizzate;
c)
se del caso, la conservazione e il trattamento dei documenti cartacei in condizioni di sicurezza; nonché
d)
il debito monitoraggio delle limitazioni e un riesame periodico della loro applicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:C:2026:866:oj#art-4