Art. 2

Limitazioni

In vigore dal 30 gen 2026
Limitazioni 1.   L'SGC può limitare l'applicazione degli articoli da 14 a 21 e degli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2018/1725, nonché dell' del medesimo regolamento, nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 21 del regolamento (UE) 2018/1725 in uno qualsiasi dei seguenti casi: a) a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere da a) a d), e lettere g) e h), del regolamento (UE) 2018/1725, quando il Consiglio elabora, adotta e riesamina le misure restrittive previste in atti giuridici fondati sull'articolo 29 del trattato sull'Unione europea (TUE) e sull'articolo 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE); nonché a norma della posizione comune 2001/931/PESC, del regolamento (CE) n. 2580/2001, della decisione (PESC) 2016/1693 e dei regolamenti (CE) n. 881/2002 e (UE) 2016/1686 del Consiglio; b) a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere da a) a d), e lettere g) e h), del regolamento (UE) 2018/1725, quando garantisce che paesi terzi possano segnalare in via riservata fatti che danno luogo all'elaborazione e al riesame delle misure restrittive previste in atti giuridici fondati sull'articolo 29 TUE e sull'articolo 215 TFUE; nonché a norma della posizione comune 2001/931/PESC, del regolamento (CE) n. 2580/2001, della decisione (PESC) 2016/1693 e dei regolamenti (CE) n. 881/2002 e (UE) 2016/1686 del Consiglio; c) a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere da a) a d), e lettere g) e h), del regolamento (UE) 2018/1725, quando fornisce o riceve assistenza e cooperazione a o da altri organi, istituzioni e organismi dell'Unione ai sensi dei pertinenti accordi sul livello dei servizi, memorandum d'intesa e accordi di cooperazione; d) a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere da a) a d), e lettere g) e h), del regolamento (UE) 2018/1725, quando fornisce o riceve assistenza e cooperazione a e da autorità pubbliche degli Stati membri, su loro richiesta o di propria iniziativa; e) a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere da a) a d), e lettere g) e h), del regolamento (UE) 2018/1725, quando fornisce o riceve assistenza e cooperazione a e da autorità nazionali di paesi terzi e organizzazioni internazionali o regionali, su loro richiesta o di propria iniziativa; oppure f) a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, lettere e) e h), del regolamento (UE) 2018/1725, quando tratta dati personali nell'ambito di procedimenti amministrativi, giudiziari o di altra natura.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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