Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 30 gen 2026
Ambito di applicazione
1. La presente decisione stabilisce le norme relative alle condizioni alle quali il segretariato generale del Consiglio (SGC) può limitare l'applicazione degli articoli da 14 a 21 e degli articoli 35 e 36 del regolamento (UE) 2018/1725, nonché dell' del medesimo regolamento, nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 21 di tale regolamento, conformemente al suo articolo 25.
2. Ai fini della presente decisione l'SGC è considerato il titolare del trattamento ai sensi dell', punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725. L'SGC è rappresentato dal suo segretario generale.
Storico versioni
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