Art. 3

Applicazione delle limitazioni

In vigore dal 30 gen 2026
Applicazione delle limitazioni 1.   Qualsiasi limitazione dei diritti e obblighi ai sensi dell' è necessaria e proporzionata, tenuto conto dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati. 2.   Prima di applicare una delle limitazioni di cui all', il servizio competente dell'SGC effettua una verifica della relativa necessità e proporzionalità. Le limitazioni sono circoscritte a quanto strettamente necessario per conseguire il loro obiettivo. 3.   Il servizio competente dell'SGC registra i motivi di qualsiasi limitazione applicata a norma della presente decisione, compresa la verifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo e i motivi di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725. La registrazione e, ove applicabile, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un registro tenuto dal servizio competente dell'SGC. Su richiesta, questi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD).
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Applicazione delle limitazioni (Art. 3 Decisione (UE) 2026/866) — Testo vigente | Portale Normativo