Art. 8

Definizione dell'ordine del giorno

In vigore dal 4 dic 2024
Definizione dell'ordine del giorno 1.   Il presidente stabilisce l'ordine del giorno per ciascuna riunione ordinaria e straordinaria della Commissione. 2.   Al fine di facilitare la programmazione dei lavori della Commissione e per tener conto della strategia di comunicazione della Commissione, il segretario generale, sotto l'autorità del presidente, stabilisce l'elenco dei punti che si prevede di iscrivere all'ordine del giorno delle riunioni della Commissione. 3.   Oltre ai punti ricorrenti automaticamente iscritti all'ordine del giorno di ciascuna riunione della Commissione, come l'approvazione dei verbali, le relazioni interistituzionali, il coordinamento dell'azione esterna o le questioni amministrative e di bilancio, sono di norma iscritti all'ordine del giorno le questioni e i progetti di atti politicamente sensibili e/o importanti, in particolare quelli legati alle priorità della Commissione. 4.   Al fine di garantire l'effettivo esercizio della collegialità, un punto iscritto all'ordine del giorno di una riunione della Commissione è rinviato a una riunione successiva se: (a) i documenti pertinenti non sono messi a disposizione dei membri della Commissione entro i termini di cui all', paragrafo 3, salvo diversa decisione del presidente; (b) mancano una (o più) versioni linguistiche prescritte dall', paragrafo 1, lettera b), a meno che il presidente non decida di chiedere alla Commissione un'approvazione "in linea di principio", accompagnata da un'abilitazione ad hoc allo scopo di adottare il progetto di atto non appena la versione o le versioni linguistiche divengano disponibili. 5.   La Commissione può, su proposta del presidente, discutere questioni che non figurano all'ordine del giorno.
Storico versioni

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