Art. 6
Tipi di procedure decisionali
In vigore dal 4 dic 2024
Tipi di procedure decisionali
1. La Commissione adotta le iniziative che rivestono una delle forme giuridiche previste dall'articolo 288 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o qualsiasi altra iniziativa di sua competenza (di seguito "atti"):
(a)
tramite procedura orale, durante le riunioni della Commissione, conformemente alla sezione 1 del presente capo;
(b)
tramite procedura scritta, conformemente alla sezione 2 del presente capo;
(c)
tramite procedura di abilitazione, conformemente alla sezione 3 del presente capo;
(d)
tramite procedura di delega, conformemente alla sezione 4 del presente capo.
2. Tutti i progetti di atti adottati dalla Commissione secondo una delle procedure di cui al paragrafo 1 sono preliminarmente inseriti nel sistema informatico istituito a tal fine, salvo espressa decisione contraria del segretario generale.
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