Art. 6

Tipi di procedure decisionali

In vigore dal 4 dic 2024
Tipi di procedure decisionali 1.   La Commissione adotta le iniziative che rivestono una delle forme giuridiche previste dall'articolo 288 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o qualsiasi altra iniziativa di sua competenza (di seguito "atti"): (a) tramite procedura orale, durante le riunioni della Commissione, conformemente alla sezione 1 del presente capo; (b) tramite procedura scritta, conformemente alla sezione 2 del presente capo; (c) tramite procedura di abilitazione, conformemente alla sezione 3 del presente capo; (d) tramite procedura di delega, conformemente alla sezione 4 del presente capo. 2.   Tutti i progetti di atti adottati dalla Commissione secondo una delle procedure di cui al paragrafo 1 sono preliminarmente inseriti nel sistema informatico istituito a tal fine, salvo espressa decisione contraria del segretario generale.
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