Art. 7
Riunioni della Commissione
In vigore dal 4 dic 2024
Riunioni della Commissione
1. Le riunioni della Commissione sono convocate dal presidente.
2. Di norma, la Commissione si riunisce una volta alla settimana (riunioni "ordinarie"). Si riunisce inoltre ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario (riunioni "straordinarie").
3. Qualora alcuni o tutti i membri della Commissione siano impossibilitati ad assistere di persona a una riunione della Commissione, il presidente può, in circostanze eccezionali, invitarli a partecipare usando sistemi di telecomunicazione che consentano la loro identificazione ed effettiva partecipazione.
4. Gli atti possono essere adottati tramite procedura orale nel corso di riunioni ordinarie o straordinarie. Le norme per l'organizzazione e lo svolgimento delle riunioni, nonché le norme procedurali, sono stabilite agli articoli da 8 a 16.
5. Su iniziativa del presidente, la Commissione può anche organizzare dibattiti orientativi, seminari, riunioni informali o riunioni di lavoro su argomenti specifici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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