Art. 9

Condizioni per l'iscrizione di punti all'ordine del giorno

In vigore dal 4 dic 2024
Condizioni per l'iscrizione di punti all'ordine del giorno 1.   Fatto salvo il paragrafo 4, quando è presentata una richiesta di iscrizione all'ordine del giorno di un progetto di atto di cui all', paragrafo 3, devono essere disponibili le informazioni seguenti: (a) il titolo del progetto di atto e una breve descrizione del relativo obiettivo; (b) i motivi per cui viene presentato, anche in relazione alla scelta del momento della presentazione; (c) il collegamento tra il progetto di atto e gli orientamenti politici definiti dal presidente, le priorità fissate dalla Commissione e il programma di lavoro della Commissione e la sua strategia di comunicazione; (d) lo stato di preparazione del fascicolo, anche per quanto riguarda i requisiti per legiferare meglio e la consultazione interservizi; (e) l'accordo esplicito del membro della Commissione responsabile del bilancio se la proposta comporta conseguenze finanziarie significative. 2.   Le condizioni di cui al paragrafo 1 si applicano anche alle richieste di iscrizione all'ordine del giorno di progetti di atti di portata generale presentati nell'ambito di questioni varie di carattere amministrativo e di bilancio. 3.   Gli si applicano alle richieste di iscrizione all'ordine del giorno di progetti di atti presentati tramite le procedure di abilitazione e di delega. 4.   Salvo diversa decisione del presidente, i paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano: (a) ai documenti di riflessione richiesti dal presidente per strutturare i dibattiti orientativi; (b) alle note informative con cui i membri della Commissione informano succintamente la Commissione in merito a questioni di loro competenza senza chiederle di adottare una posizione, che impegnano unicamente i loro autori e la cui iscrizione all'ordine del giorno è stata specificamente autorizzata dal presidente. 5.   Le richieste di iscrizione di un punto all'ordine del giorno di una riunione della Commissione devono essere presentate da uno o più membri della Commissione al presidente almeno nove giorni lavorativi prima della riunione della Commissione in questione. In circostanze eccezionali, il presidente può accettare una richiesta tardiva di iscrizione di un punto all'ordine del giorno. Il segretario generale deve essere informato di ogni richiesta di iscrizione all'ordine del giorno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2024:3080:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo