Art. 29

Conferimento di un'abilitazione generale

In vigore dal 4 dic 2024
Conferimento di un'abilitazione generale 1.   La Commissione può conferire a uno o più dei suoi membri un'abilitazione generale a adottare, in suo nome e sotto la sua responsabilità, atti di gestione o amministrazione di natura ordinaria e ricorrente. 2.   Il membro della Commissione cui è conferita l'abilitazione è responsabile, nei confronti della Commissione, di garantire il rispetto delle condizioni e delle norme per l'esercizio dell'abilitazione generale. 3.   Il presidente presenta alla Commissione il progetto di decisione relativa al conferimento di un'abilitazione generale. L'accordo del membro o dei membri della Commissione interessati deve essere conseguito in anticipo. La decisione relativa al conferimento dell'abilitazione generale è adottata tramite procedura orale o, se del caso, tramite procedura scritta di finalizzazione. 4.   La Commissione conserva il diritto di esercitare essa stessa i poteri conferiti. Può inoltre impartire istruzioni al membro o ai membri della Commissione che esercitano l'abilitazione generale. 5.   I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano le norme sulla delega in materia finanziaria adottate conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento finanziario) (15) né i poteri conferiti all'autorità che ha il potere di nomina e all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (16).
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