Art. 31

Condizioni e norme per l'esercizio di un'abilitazione generale

In vigore dal 4 dic 2024
Condizioni e norme per l'esercizio di un'abilitazione generale 1.   Prima di esercitare l'abilitazione generale, il membro della Commissione cui è stata conferita l'abilitazione determina, di propria iniziativa o a seguito di un'analisi effettuata dal servizio responsabile, se, sulla base di una valutazione politica o di altre circostanze, l'atto debba essere adottato tramite procedura orale o scritta. In caso di dubbio, il membro della Commissione cui è stata conferita l'abilitazione consulta il presidente. 2.   Prima dell'adozione di atti mediante abilitazione generale è necessario sia il parere positivo del servizio giuridico, delle cui osservazioni eventualmente formulate nell'esercizio delle sue funzioni, descritte all', paragrafo 2, occorre tenere conto, sia il parere positivo degli altri servizi consultati. I pareri del servizio giuridico e degli altri servizi consultati possono essere espressi o taciti. 3.   Il servizio responsabile richiede, prima che venga esercitata l'abilitazione generale, l'accordo del membro o dei membri della Commissione cui è stata conferita l'abilitazione e, se del caso, dei membri della Commissione eventualmente associati. 4.   Il segretariato generale verifica che siano state rispettate le condizioni sostanziali e formali prescritte prima che il progetto di atto sia presentato per adozione al membro della Commissione cui è stata conferita l'abilitazione. 5.   Il membro della Commissione cui è stata conferita l'abilitazione adotta l'atto e certifica che sono state rispettate le condizioni e le norme che disciplinano gli atti adottati. 6.   L'atto si considera adottato quando la firma autografa o elettronica del membro della Commissione cui è stata conferita l'abilitazione, apposta ai fini dell'adozione, è stata registrata nel sistema informatico previsto a tal fine. 7.   Qualora i membri della Commissione abilitati siano impossibilitati ad esercitare l'abilitazione generale loro conferita, quest'ultima può essere esercitata da un altro membro della Commissione.
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Condizioni e norme per l'esercizio di un'abilitazione generale (Art. 31 Decisione (UE) 2024/3080) — Testo vigente | Portale Normativo