Art. 32
Subdelega di un'abilitazione generale
In vigore dal 4 dic 2024
Subdelega di un'abilitazione generale
1. Il membro della Commissione cui è stata conferita un'abilitazione generale può subdelegare la totalità o parte dei poteri delegatigli a un direttore generale o a un caposervizio, a meno che ciò non sia espressamente vietato nella decisione di abilitazione generale. Il membro della Commissione può revocare la subdelega in qualsiasi momento. Il servizio responsabile notifica al segretariato generale la decisione di subdelega o di revoca della stessa.
2. Il direttore generale o il caposervizio agisce sotto l'autorità del membro della Commissione cui è stata conferita l'abilitazione. Il membro della Commissione cui è stata conferita l'abilitazione mantiene la responsabilità, nei confronti della Commissione, di garantire il rispetto delle condizioni e delle norme per l'esercizio dell'abilitazione generale.
3. La decisione di subdelega definisce l'oggetto e la portata dei poteri subdelegati, che in nessun caso eccedono l'oggetto e la portata specificati nella decisione di conferimento dell'abilitazione generale.
4. I poteri subdelegati non possono essere ulteriormente delegati, tranne nei casi di cui all'.
5. Il direttore generale o il caposervizio adotta il progetto di atto e certifica che sono state rispettate le condizioni e le norme che disciplinano gli atti adottati.
6. L'atto si considera adottato quando la firma autografa o elettronica del direttore generale o del caposervizio, apposta ai fini dell'adozione, è stata registrata nel sistema informatico previsto a tal fine.
Storico versioni
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