Art. 30

Norme per il conferimento di un'abilitazione generale

In vigore dal 4 dic 2024
Norme per il conferimento di un'abilitazione generale 1.   La decisione relativa al conferimento di un'abilitazione generale specifica: (a) il membro o i membri della Commissione cui è conferita l'abilitazione generale; (b) l'oggetto preciso e l'esatta portata dell'abilitazione generale e le condizioni per esercitarla; (c) una chiara giustificazione del motivo per cui le misure che devono essere adottate dal membro o dai membri della Commissione cui è conferita l'abilitazione possono essere considerate atti di gestione o di amministrazione; (d) le norme per l'esercizio dell'abilitazione generale, in particolare per quanto riguarda la consultazione interservizi. 2.   Il servizio richiedente trasmette al segretario generale il progetto preliminare di decisione relativa al conferimento di un'abilitazione generale. Il segretario generale procede quindi alla consultazione interservizi e adotta le misure appropriate per l'adozione della decisione da parte della Commissione.
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