Art. 53

Servizio giuridico

In vigore dal 4 dic 2024
Servizio giuridico 1.   Il servizio giuridico fornisce consulenza giuridica alla Commissione. 2.   Il servizio giuridico garantisce un controllo di legittimità indipendente e obiettivo, verificando la compatibilità con il diritto dell'Unione europea, compresa la Carta dei diritti fondamentali, e con il diritto internazionale, di tutti i progetti di proposte di atti giuridici, di tutti i progetti di atti che devono essere adottati dalla Commissione e di ogni altro documento che possa avere implicazioni giuridiche. Vigila sulla forma degli atti e, se del caso, esegue una revisione giuridico-linguistica. 3.   Il servizio giuridico ha competenza esclusiva per rappresentare la Commissione dinanzi a tutti gli organi giurisdizionali e arbitrali.
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