Art. 54

Coordinamento e consultazione informale tra servizi

In vigore dal 4 dic 2024
Coordinamento e consultazione informale tra servizi 1.   Il coordinamento interservizi rispecchia il principio di collegialità che disciplina il processo decisionale della Commissione. Contribuisce al rispetto degli orientamenti politici definiti dal presidente e delle priorità stabilite dalla Commissione e garantisce la coerenza degli atti e l'efficacia dell'azione della Commissione, in linea con la politica della Commissione per legiferare meglio. 2.   Il servizio responsabile mantiene i contatti con i servizi interessati dal settore di attività o dalla natura del progetto di atto. Tali servizi operano in stretta cooperazione e in modo coordinato fin dalle prime fasi di elaborazione del progetto. 3.   I servizi cooperano inoltre nell'ambito di gruppi di coordinamento interservizi o di altre strutture appropriate che possono preparare proposte importanti, complesse o trasversali, anche per effettuare le valutazioni, i vagli di adeguatezza, le consultazioni pubbliche e le valutazioni d'impatto relative a tali proposte. 4.   Il coordinamento interservizi è assicurato prima e dopo la consultazione interservizi formale di cui all'. Prosegue dopo l'adozione degli atti da parte della Commissione, in particolare durante il processo interistituzionale, e durante l'attuazione della legislazione dell'Unione. 5.   Il servizio responsabile garantisce la qualità della redazione e della forma dei progetti di atti o delle posizioni oggetto di esame in seno al gruppo per le relazioni interistituzionali e al gruppo per il coordinamento esterno. 6.   Fatto salvo l', paragrafo 4, i servizi ottengono l'accordo del servizio giuridico, del segretariato generale e di qualunque altro servizio interessato prima che i rappresentanti della Commissione presentino una posizione della Commissione, documenti informali o qualsiasi altro tipo di contributo elaborato da uno o più servizi della Commissione dinanzi ad autorità nazionali, istituzioni dell'Unione, organizzazioni internazionali o paesi terzi.
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